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Writer's pictureRedazione di Carliweek

Approfondiamo: il Sindaco, tra storia e istituzioni


In Italia si indicono elezioni per pochi motivi. Uno di questi è per eleggere la giunta comunale e in particolare il sindaco (e sono, fra l’altro, anche le elezioni con più affluenza). Detto anche primo cittadino, il sindaco non è niente di più che un individuo che si propone di servire gli interessi dei cittadini che lo voteranno nel suo Comune di residenza. Con dei poteri limitati dall'ordinamento giuridico italiano, il sindaco rappresenta lo Stato nei paesi e nelle città e amministra per suo conto. Tuttavia, se oggi possiamo votare chi sarà responsabile per il nostro piccolo paese di campagna o per la nostra grande città, non è sempre stato così.


La prima traccia di un Comune con un Sindaco come lo conosciamo, appare durante l’ Impero di Napoleone che, in Italia, instaura un sistema governativo piramidale, dividendo il territorio con le città ed i paesi presenti nella pianura Padana. Intanto anche nel Meridione si lasciava la minore amministrazione dei paesi a dei “Pretori”. Poi, con l’avvento del Fascismo, nacque la celebre figura del Podestà che, scelto dal Governo, amministrava le città secondo indicazioni statali.

Oggi il Sindaco e la giunta comunale sono eletti democraticamente da tutti i cittadini residenti. Sebbene il sindaco non sia una figura di importanza amministrativa come può essere il presidente del Consiglio o di Regione, svolge comunque I’m ruolo irrinunciabile nella vita quotidiana di moltissime realtà. Da Milano a Morterone (comune con solo 33 abitanti), il primo cittadino deve valersi per il benessere dei suoi residenti, svolgendo attività che spaziano dalla sanità alle opere pubbliche. Chiaramente, il sindaco di Morterone avrà meno fondi e meno spazio da gestire rispetto al sindaco di Milano o di Roma, che si trovano sulle spalle milioni di persone. Una figura irrinunciabile, che garantisce la massima distribuzione delle risorse impiegate dallo Stato e, soprattutto, decentralizza il potere che altrimenti risulterebbe inefficiente e poco soddisfacente. Se i comuni e le Regioni avessero maggiore spazio di manovra e maggiore potere d’agire, si potrebbe massimizzare l’efficienza dell’amministrazione e moltissimi problemi di burocrazia che, ad oggi, rendono l’ingente intervento statale lento e dispendioso.

Dopo tutto, chi conosce meglio del Sindaco cosa è meglio per la sua città.

Al fine di comprendere al meglio la figura del primo cittadino, è necessario esporre prima le sue competenze.

Secondo il decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, nell’articolo 54 vengono elencate le “attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, in parole povere, i suoi poteri, quali l’emanazione di atti che gli sono attribuiti dalla legge, la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico e tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale.

Nel decreto viene spesso menzionato “il comune” (inteso come insieme di giunta, consiglio e sindaco) il comune quale autorità, quale organo con potere decisionale ed esecutivo, il sindaco si limita ad essere un ufficiale del governo, egli è infatti colui che impersona le decisioni, funge da responsabile essendo il rappresentante legale del comune.

I “poteri” del sindaco quindi, sono quelli del coordinatore della giunta, un’autorità che non si impone, ma un eletto direttamente dai cittadini, incaricato di nominare assessori e di operare nel consiglio comunale.

È evidente che il sistema amministrativo comunale sia basato su pesi e contrappesi al fine di raggiungere un equilibrio: la figura del sindaco riveste competenze ben più ampie.

Il primo cittadino è competente in materia di ordine pubblico, in quanto pubblico ufficiale, svolge funzioni di polizia giudiziaria e adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, tuttavia, affinché lui possa ordinare personalmente un provvedimento, sono necessari due principi, ovvero la straordinarietà e l’urgenza, ovvero quando vi è un pericolo che non può esser procrastinato e in cui l’ente non può provvedere in altra maniera.

Vediamo quindi, che secondo il principio di sussidiarietà verticale, ovvero quel principio in cui si attesta che le funzioni pubbliche si devono assegnare agli enti più vicini ai cittadini, in caso di ordinarietà l’operato è costituito quasi nella totalità da opere di coordinazione tra persone e organi comunali.

Ricordiamo che può essere eletto come sindaco qualsiasi cittadino italiano purché abbia compiuto 18 anni e non presenti criteri di ineleggibilità secondo le leggi vigenti.


P. Ghitti Botti - R. Zanetti

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